XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C), CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

Il rispetto dei beni altrui


2408 Il settimo comandamento proibisce il furto, cioè l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. E' questo il caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali (nutrimento, rifugio, indumenti..) è di disporre e di usare beni altrui [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 69].


2409 Ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non è in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Cosi, tenere deliberatamente cose avute in prestito o oggetti smarriti; commettere frode nel commercio; [Cf Dt 25,13-16 ] pagare salari ingiusti; [Cf Dt 24,14-15; Jc 5,4 ] alzare i prezzi, speculando sull'ignoranza o sul bisogno altrui [Cf Am 8,4-6 ].


Sono pure moralmente illeciti: la speculazione, con la quale si agisce per far artificiosamente variare la stima dei beni, in vista di trarne un vantaggio a danno di altri; la corruzione, con la quale si svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto; l'appropriazione e l'uso privato dei beni sociali di un'impresa; i lavori eseguiti male, la frode fiscale, la contraffazione di assegni e di fatture, le spese eccessive, lo sperpero. Arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento.


2410 Le promesse devono essere mantenute, e i contratti rigorosamente osservati nella misura in cui l'impegno preso è moralmente giusto. Una parte rilevante della vita economica e sociale dipende dal valore dei contratti tra le persone fisiche o morali. E' il caso dei contratti commerciali di vendita o di acquisto, dei contratti d'affitto o di lavoro. Ogni contratto deve essere stipulato e applicato in buona fede.


2411 I contratti sottostanno alla giustizia commutativa, che regola gli scambi tra le persone e tra le istituzioni nel pieno rispetto dei loro diritti. La giustizia commutativa obbliga strettamente; esige la salvaguardia dei diritti di proprietà, il pagamento dei debiti e l'adempimento delle obbligazioni liberamente contrattate. Senza la giustizia commutativa, qualsiasi altra forma di giustizia è impossibile.


Va distinta la giustizia commutativa dalla giustizia legale, che riguarda cio che il cittadino deve equamente alla comunità, e dalla giustizia distributiva, che regola cio che la comunità deve ai cittadini in proporzione alle loro prestazioni e ai loro bisogni.


2412 In forza della giustizia commutativa, la riparazione dell'ingiustizia commessa esige la restituzione al proprietario di cio di cui è stato derubato.


Gesù fa l'elogio di Zaccheo per il suo proposito: "Se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto" (
Lc 19,8). Coloro che, direttamente o indirettamente, si sono appropriati di un bene altrui, sono tenuti a restituirlo, o, se la cosa non c'è più, a rendere l'equivalente in natura o in denaro, come anche a corrispondere i frutti e i profitti che sarebbero stati legittimamente ricavati dal proprietario. Allo stesso modo hanno l'obbligo della restituzione, in proporzione alla loro responsabilità o al vantaggio avutone, tutti coloro che in qualche modo hanno preso parte al furto, oppure ne hanno approfittato con cognizione di causa; per esempio, coloro che l'avessero ordinato, o appoggiato, o avessero ricettato la refurtiva.

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